Facendo seguito alla precedente nota del 10 marzo 2020, prot. 8138, a seguito delle ulteriori misure urgenti introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 che, all’articolo 1, comma 1, lettera e), stabilisce che siano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n 146 e include al n 86 dell’allegato 1, tra le attività consentite, anche l’assistenza sanitaria, si ribadisce che l’attività di donazione del sangue e degli emocomponenti è attività sanitaria essenziale necessaria a garantire l’attività assistenziale di pazienti che necessitano trasfusioni e di conseguenza gli spostamenti dei donatori o del personale associativo operante sul territorio nazionale presso le unità di raccolta associative fisse e mobili, possano ritenersi inclusi nelle motivazioni di “assoluta urgenza” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato DPCM.
FONTE: FIDAS NAZIONALE