Commissione Europea: valutazione positiva della proposta di progetto sull’uso clinico del plasma da convalescente COVID-19

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’ambito del programma di ricerca europeo Horizon 2020, la European Blood Alliance (EBA) e altre 12 strutture di 9 paesi europei, hanno collaborato  alla  stesura del progetto SUPPORT-E (SUPPORTing  high quality  evaluation  of  COVID-19 convalescent Plasma throughout Europe), la cui durata prevista è di 24 mesi; per l’Italia hanno partecipato ai lavori il Centro nazionale sangue (CNS) – membro dell’EBA, la Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia e l’azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova.

La proposta ha ottenuto il parere positivo della Commissione Europea, che ha avviato la fase di preparazione finalizzata alla stipula dell’accordo con i partner coinvolti.

Gli obiettivi principali del progetto sono di fornire un contributo alla valutazione dell’impiego clinico del plasma da convalescente COVID-19 come possibile terapia di pazienti affetti da COVID-19, al fine di raggiungere un possibile consenso europeo sull’appropriatezza di tale trattamento, supportato da una cospicua mole di dati, derivanti dall’esperienza di diversi paesi dell’Unione.

In particolare, inoltre, verrà fornito supporto a trial clinici, selezionati sulla base di specifici criteri di inclusione ed esclusione, integrandone eventualmente i finanziamenti, se necessario. In tale contesto, notevole rilevanza sarà rivestita dalla puntuale ed accurata compilazione del database europeo recentemente istituito dalla Commissione europea, che prevede la raccolta dei dati sui donatori, sull’impiego clinico del plasma e sui pazienti, con particolare attenzione ai dati sulla sicurezza (https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/covid-19_en).

Finalità ultima del progetto è la formulazione di raccomandazioni sull’uso clinico del plasma da convalescente COVID-19 basate sull’evidenza scientifica applicabili in tutta Europa negli attuali e futuri possibili focolai di COVID-19. Il progetto potrà essere utilizzato anche come base per ulteriori possibili finalità di ricerca (ad esempio, sull’uso del plasma da convalescente COVID-19 per la profilassi contro l’infezione da COVID-19 o per la produzione di immunoglobuline specifiche).

La collaborazione attiva dell’Italia è stata significativa già nella stesura della proposta di progetto. In particolare, il CNS è il Leader del pacchetto sulla comunicazione e divulgazione che, tramite la preliminare produzione di specifico materiale, dovrà: 1) sviluppare e attuare un piano di comunicazione strategico per promuovere a livello europeo le sopracitate raccomandazioni; 2) costruire forti reti con le autorità competenti nazionali e gli altri stakeholders; 3) trovare punti di contatto con iniziative parallele dell’Unione; 4) interagire sia con i policy-makers europei sia con i cittadini e le associazioni dei donatori e pazienti.

Oltre a guidare gli aspetti relativi alla comunicazione, il CNS collaborerà in diversi pacchetti tecnici, tra cui in particolare quello su “Assessing Covid-19 Convalescent Plasma (CCP), conducting clinical evaluation and defining best practices” condotto dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in stretta collaborazione con l’ASST di Mantova. Gli obiettivi del predetto pacchetto tecnico sono i seguenti: 1) ottenere una visione puntuale dello stato dell’arte, a livello internazionale, in materia di raccolta, caratterizzazione e utilizzo del plasma da convalescente COVID-19 per il trattamento dell’infezione da COVID-19, tramite la revisione sistematica della letteratura in materia; 2) definire criteri comuni per l’arruolamento di donatori convalescenti, per la produzione di plasma da convalescente COVID-19 e per il trattamento dei pazienti; 3) monitorare costantemente le informazioni e i dati relativi all’impiego clinico del plasma da convalescente COVID-19.

I risultati e lo stato di avanzamento delle attività progettuali saranno oggetto di divulgazione a livello istituzionale e di tutti i possibili portatori di interesse, ivi inclusi i cittadini europei, le associazioni dei pazienti e quelle dei donatori di sangue.

Il Centro Nazionale Sangue condividerà l’evoluzione delle fasi di implementazione del progetto.

FONTE: FIDAS NAZIONALE 

Servizio di consegna a domicilio nel territorio di Aosta

#IORESTOACASA  #ANDRATUTTOBENE

Questa iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comune di Aosta e la Confcommercio della Valle d’Aosta ed ha l’obiettivo di comunicare alla popolazione tutte le attività che effettuano consegne a domicilio dei loro prodotti nel territorio di Aosta.

L’obiettivo primario è quello di limitare quanto più possibile gli spostamenti dei cittadini.

Visualizza a questo link l’elenco attività che consegnano a domicilio


HAI UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE E VORRESTI SEGNALARE IL TUO SERVIZIO ?

Per segnalare il servizio di consegna a domicilio puoi scegliere una di queste opzioni

– inviare una mail agli indirizzi aosta@confcommercio.it / ioconsegno@comune.aosta.it ;

– scrivere un messaggio tramite l’app WhatsApp al numero 366-594.2478;

– inviare un messaggio tramite le pagine Facebook di Confcommercio VdA o del Comune di Aosta.

E’ necessario indicare il nome dell’esercizio, la specializzazione, l’indirizzo e un recapito telefonico.

 

Integrazione e aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante trasfusione

In accordo con le ultime indicazioni dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
ivi incluso quelle relative al criterio di sospensione da applicare ai donatori che rientrano da Paesi con sostenuta trasmissione di COVID-19, alcune misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, contenute nella circolare Prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 “Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili”, si modificano come segue:

  • rafforzare le misure di sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per rientro in Italia da qualsiasi territorio internazionale, ivi inclusa la Repubblica Popolare Cinese, o per spostamenti in ambito nazionale, in ragione del fatto che al soggetto è automaticamente applicato, anche per specifica disposizione governativa, l’isolamento fiduciario domiciliare per un periodo di 14 giorni; tali soggetti possono essere ammessi alla donazione dopo la conclusione del predetto periodo di isolamento, in assenza di altre condizioni subentranti che ne possano determinare il prolungamento e la conseguente non idoneità temporanea alla donazione;
  • applicare il criterio di sospensione temporanea di almeno 14 giorni dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetto con infezione documentata da SARS-CoV-2.

Si precisa che le altre disposizione contenute nella nota Prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020  e sue integrazioni (ovvero il Prot. n. 0666 CNS 2020 – Integrazione aggiornamento misure di prevenzione nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) del 10 marzo 2020 e il Prot. n. 0712.CNS.2020_Integrazione aggiornamento misure di prevenzione nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) del 16 marzo 2020 ) rimangono vigenti e immodificate.

In relazione al riscontro di segnalazioni da parte del donatore relative a comparsa di sintomi compatibili da SARS-CoV-2, oppure in caso di diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2, nei 14 giorni successivi alla donazione (post donation information – PDI) si rimanda all’algoritmo per le azioni da intraprendere, in modo omogeneo sul territorio nazionale, sugli emocomponenti raccolti. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare la tabella per la rilevazione settimanale delle informazioni riferite dal donatore nella procedura di PDI, entro i 14 giorni successivi alla donazione, e correlate a COVID-19.

I Responsabili delle SRC sono invitati a dare tempestiva attuazione alle suddette indicazioni, informando puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti nelle Regioni e Province autonome di rispettiva competenza e le Banche di sangue cordonale, ove presenti.

Il Centro Nazionale Sangue aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’agente patogeno in questione e all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e internazionale.

FONTE: FIDAS NAZIONALE

Il Ministero della Salute ribadisce la possibilità di recarsi a donare sangue ed emocomponenti

Facendo seguito alla precedente nota del 10 marzo 2020, prot. 8138, a seguito delle ulteriori misure urgenti introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 che, all’articolo 1, comma 1, lettera e), stabilisce che siano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n 146 e include al n 86 dell’allegato 1, tra le attività consentite, anche l’assistenza sanitaria, si ribadisce che l’attività di donazione del sangue e degli emocomponenti è attività sanitaria essenziale necessaria a garantire l’attività assistenziale di pazienti che necessitano trasfusioni e di conseguenza gli spostamenti dei donatori o del personale associativo operante sul territorio nazionale presso le unità di raccolta associative fisse e mobili, possano ritenersi inclusi nelle motivazioni di “assoluta urgenza” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato DPCM.

FONTE: FIDAS NAZIONALE

Nuovo modulo autocertificazione

Cliccando al seguente link potete scaricare il nuovo modulo necessario per gli spostamenti

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020.pdf

NUOVO DECRETO DEL 23 MARZO

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del Dpcm.

*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

 

Il CNS raccomanda la programmazione delle donazioni di sangue

A seguito dei ripetuti appelli istituzionali a favore della donazione di sangue ed emocomponenti, la risposta dei donatori/cittadini è stata imponente e continua ad esserlo, generando un abbondante afflusso di persone nelle sedi di raccolta ospedaliere e del territorio. Ad oggi il Centro Nazionale Sangue riscontra, attraverso la Bacheca nazionale di SISTRA, una significativa disponibilità di globuli rossi in molte Regioni e nelle Province autonome.
Nel condividere la nota prodotta dal CIVIS per le associazione del volontariato del sangue, il Centro Nazionale Sangue rafforza la raccomandazione di proseguire l’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti esclusivamente in modo programmato, attraverso la chiamata-prenotazione dei donatori, al fine di consentire il rigoroso rispetto delle misure di accesso e di distanziamento sociale ripetutamente richiamate e garantire la continuità delle donazioni in una prospettiva di medio, lungo termine.
Nell’interesse dei 1.800 pazienti che quotidianamente vengono trasfusi e in considerazione del protrarsi dell’outbreak da COVID-19, si rende necessario garantire un flusso continuo e costante delle donazioni di sangue anche nelle prossime settimane, evitando l’iperdratazione delle unità di globuli rossi – che hanno una scadenza di 42 giorni – e la loro conseguente eliminazione.

FONTE: FIDAS NAZIONALE

Bando “A scuola di dono”: le novità a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 09 marzo 2020, riguardante la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 03 aprile, si sono manifestate le difficoltà per molti nel riuscire a presentare gli elaborati cui molte scuole avevano iniziato a lavorare.

Al fine di non vanificare l’impegno e la passione di studenti, docenti e Dirigenti scolastici nonché la dedizione dimostrata dai presidenti di Federata, la FIDAS comunica che il termine per l’iscrizione e l’invio dei lavori per la II edizione del Bando “A scuola di dono” è fissato alla data del 28 febbraio 2021.

Le premiazioni avverranno durante il Congresso Nazionale FIDAS che si svolgerà nell’anno 2021.

Come partecipare
Il concorso si articola in tre sezioni:

  • Sezione “Scuola Primaria”
  • Sezione “Scuola secondaria di I grado”
  • Sezione “Scuola secondaria di II grado”

Per ogni Sezione è stata pensata una diversa traccia sulla quale gli studenti sono invitati a riflettere e realizzare un lavoro originale. È possibile iscriversi al concorso e presentare elaborati realizzati da singoli studenti, da gruppi o dalla classe intera. In tutti questi tre casi dovrà essere presentato un solo elaborato.

Il Premio
Il Concorso prevede due fasi di premiazione:

  1. Fase uno: i lavori risultati vincitori del Concorso a livello provinciale, verranno contatti dall’associazione locale per ricevere il premio nella modalità scelta dalla singola associazione locale. Saranno le 76 associazioni federate presenti sul territorio nazionale a selezionare i vincitori, uno per ogni sezione del concorso. I vincitori di questa prima fase passano di diritto ad una seconda fase del Concorso.
  2. Fase due: tutti i lavori vincitori della fase provinciale del Concorso riceveranno una valutazione dalla Giuria nazionale che decreterà un vincitore nazionale per ogni grado di istruzione. La premiazione di questa seconda fase avverrà in occasione del Congresso nazionale FIDAS 2021.

Leggi il testo completo del Bando concorso “A scuola di dono” – II edizione 2019-2020

Scarica il modulo per l’iscrizione al concorso.

Fonte: Fidas Nazionale

Aggiornamento misure di prevenzione coronavirus

Ad integrazione delle disposizioni contenute nella circolare Prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 “Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili”, si rappresenta quanto segue.

In riferimento all’applicazione del criterio di sospensione temporanea di almeno 14 giorni per i donatori con anamnesi positiva per infezione da SARS-CoV-2, ai fini della riammissione del soggetto, si rimanda alla definizione di paziente guarito, stabilita dal Consiglio Superiore di Sanità – Sessione LII nel documento del 28 febbraio 2020, che recita: “Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2“.

Il Centro Nazionale Sangue rinnova l’invito alle Strutture di Coordinamento per le Attività Trasfusionali (SRC) delle Regioni e Province Autonome e alle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, di intensificare i rapporti di comunicazione fra l’ambito tecnico e quello associativo a livello regionale e locale, al fine di rendere l’attività di raccolta coerente con la programmazione regionale e finalizzata al mantenimento dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti anche nelle prossime settimane.

Il Centro Nazionale raccomanda di rafforzare sul territorio di competenza il ricorso alla chiamata-convocazione programmata dei donatori al fine di garantirne il regolare afflusso presso le sedi di raccolta dei Servizi trasfusionali e presso le Unità di raccolta associative.

In considerazione del fatto che le attuali disposizioni relative alla gestione dei donatori, volte a garantirne il regolare e cadenzato flusso all’interno delle sedi di raccolta e durante tutte le fasi del percorso di donazione, possono determinare un allungamento dei tempi complessivi delle sedute di raccolta, il Centro Nazionale Sangue invita le SRC ad adottare provvedimenti organizzativi che prevedano una flessibilità di orario per l’accettazione delle unità di sangue e di emocomponenti e il completamento delle correlate attività di lavorazione e testing.

Il CNS invita i Responsabili delle SRC a dare tempestiva attuazione delle suddette indicazioni, informando puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti nelle Regioni e Province autonome di rispettiva competenza e le Banche di sangue cordonale, ove presenti.

Il Centro Nazionale Sangue aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’agente patogeno in questione e all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e internazionale.

Fonte: Fidas Nazionale