In questa sezione potete visualizzare i documenti relativi all’Associazione FIDAS Valle d’Aosta, quali lo statuto, i regolamenti e i contributi e rimborsi ottenuti.
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STATUTO
Lo statuto è il contratto che disciplina le regole fondamentali sulla vita dell’Associazione, sul suo funzionamento, sull’ordinamento delle cariche e degli organi interni e sugli obiettivi che si prefissa di raggiungere.
È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’organizzazione di volontariato denominata Associazione Donatori Volontari sangue FIDAS Valle d’Aosta (acronimo ADVS FIDAS Valle d’Aosta – O.D.V.) Codice Fiscale 91057980079. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. L’ADVS FIDAS Valle d’Aosta, ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall’Assemblea ordinaria. Il simbolo dell’ADVS FIDAS Valle d’Aosta è un logo raffigurante il contorno geografico della Regione autonoma Valle d’Aosta di colore rosso e nero con all’interno una mano, simbolo del dono gratuito e anonimo, di una goccia di sangue, con la scritta in alto a destra di colore rosso FIDAS e sottostante di colore nero Valle d’Aosta – Donatori di sangue.
L’ADVS FIDAS Valle d’Aosta persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di promuovere e diffondere una capillare cultura del dono anonimo, volontario, gratuito, periodico, associato e responsabile del sangue e di tutti i suoi componenti. L’ADVS FIDAS Valle d’Aosta esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: interventi e prestazioni sanitarie; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117. In particolare svolge le seguenti attività: 1. promuovere e coordinare la diffusione di una corretta coscienza trasfusionale; 2. promuovere una diffusa coscienza della donazione volontaria, gratuita, periodica e responsabile del sangue e de suoi componenti; 3. sviluppare e coordinare su scala regionale la promozione del dono del sangue e suoi componenti; 4. favorire l’incremento e lo sviluppo delle Federazioni autonome di Donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari di sangue; 5. assistere il Donatore per tutelarne la salute e le aspirazioni; 6. concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue più rappresentative a livello regionale, nazionale e internazionale; 7. fornire consulenza e tutela alle Federate.
Possono aderire all’ ADVS FIDAS Valle d’Aosta le Federate di Donatori di sangue autonome, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto che già aderiscono alla FIDAS Nazionale. Le Federate aderenti mantengono i propri statuti e regolamenti. Le Federate aderiscono a FIDAS Valle d’Aosta con le seguenti modalità: – il Presidente di ogni Federata ne fa parte di diritto; – la singola Federata esprime un rappresentante ogni 50 iscritti; – la singola sezione può esprimere un rappresentante ogni 50 iscritti; – la sezione che abbia un numero doppio o multiplo di 20 iscritti comunque può indicare al massimo due rappresentanti. Per aderire all’ ADVS FIDAS Valle d’Aosta, le Federate dei Donatori di sangue esistenti sul territorio regionale presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. Le domande sono vagliate dal Consiglio Direttivo che da tempestiva comunicazione alla FIDAS Nazionale. Le Federate cessano di far parte della Federazione: – per scioglimento; – per dimissioni; – per inadempienza relativamente al mancato versamento della quota federativa; – per inosservanza dello spirito dei contenuti del presente Statuto. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La Deliberazione dovrà essere comunicata alla Federata a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla decisione. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci. Nel frattempo la Federata è sospesa da tutti i diritti nonché dalle attività associative. Le Federate che abbiano comunque cessato di appartenere alla Federazione regionale non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federata stessa.
Le Federate sono tenute: 1. al rispetto dello Statuto; 2. al versamento della quota prevista; 3. al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto riguarda le modalità di gestione, che competenze territoriali; 4. a fornire la più ampia collaborazione a supporto del miglior espletamento della loro attività; 5. ad aderire, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dall’ADVS FIDAS Valle d’Aosta, per il conseguimento degli scopi comuni; 6. a sostenere la validità dell’unione federativa, quale espressione regionale, diffondendone i principi, denominazione ed evidenziando il logo “FIDAS “nella documentazione e in tutte le attività di promozione e propaganda. Perché la FIDAS Valle d’Aosta svolga al meglio i suoi compiti istituzionali ed acquisisca una più influente presenza regionale, ogni iniziativa di particolare rilevanza, o i cui effetti suscettibili di un eco nazionale o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi deve essere programmata in concerto con il Consiglio Direttivo dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta, affinché, esse possano inserirsi in modo ottimale nella politica regionale, concorrere in modo diretto al conseguimento degli scopi comuni aumentando il prestigio delle Federate. 4 Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere all’ADVS FIDAS Valle d’Aosta i dati statistici annuali, generali e comuni che consentano la compilazione di statistiche. Le Federate hanno diritto di: – eleggere gli organi sociali: – essere informate sulle attività della Federazione; – controllare l’andamento dell’organizzazione come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto; – tutte le Federate hanno eguale diritto di eleggibilità. Le prestazioni fornite dai rappresentanti delle Federate sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutte le federate, preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono soci Donatori Volontari di sangue tutte le persone fisiche maggiorenni che donano periodicamente il sangue, che condividono le finalità dell’organizzazione, che operano e sostengono le attività della Federazione e che sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell’interessato e deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. Diventa effettiva all’atto dell’avvenuta donazione di sangue, certificata dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. È comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati Donatori di sangue dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro 60 giorni. L’ammissione a socio Donatore di sangue è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La qualifica di socio Donatore di sangue si perde per: – dimissioni con effetto allo scadere dell’anno; – decesso; – esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’organizzazione. L’esclusione del socio Donatore di sangue è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Tutti i soci Donatori di sangue dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’organizzazione e alle sue attività. I soci hanno il diritto di: – esercitare il diritto di voto in assemblea; – eleggere gli organi sociali e di essere eletti; – essere informati sulle attività dell’organizzazione e potervi partecipare; – controllare l’andamento dell’organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto; – consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo; – dimettersi. I soci Donatori dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta hanno il dovere di: – osservare le norme interne dell’organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali; – versare, (nel caso in cui fosse istituita), la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi. 5 – mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
L’ ADVS FIDAS Valle d’Aosta si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I donatori volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. L’ADVS FIDAS Valle d’Aosta può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Sono organi sociali dell’ADVS FIDAS Valle d’Aosta: – l’Assemblea dei soci Donatori; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente Regionale; – tutte le cariche sociali sono gratuite.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci Donatori Volontari di sangue periodici (nel caso fosse previsto, in regola con il versamento della quota sociale annuale). Ciascun socio Donatore di sangue ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l’organizzazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 6 Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. L’Assemblea ordinaria: – elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero; – approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo; – approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione; – approva l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale; – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; – delibera sull’esclusione dei soci Donatori Volontari di sangue; – ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo; – approva l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari; – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; – approva l’ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo; (eventuale) – ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza; – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’Assemblea straordinaria: – delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione (16); – delibera lo scioglimento dell’associazione. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri scelti tra i soci donatori di sangue dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello 7 svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all’articolo 4 del presente statuto. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni: – attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; – redige e presenta all’Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo; – redige e presenta all’Assemblea il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione; – redige e presenta all’Assemblea l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; – elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; – nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti; – accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione; – ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per: – scadenza del mandato; – dimissioni volontarie; – revoca decisa dall’Assemblea. Il Presidente è il legale rappresentante dell’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Compete al Presidente: – presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e curarne l’ordinato svolgimento dei lavori; – sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell’organizzazione dove possono essere consultati dai soci; – nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione; – convoca e presiede l’Assemblea Regionale elettiva del Coordinamento FIDAS Giovani e del Coordinamento FIDAS Donne; – redige la Relazione Morale da presentare all’Assemblea. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da altro incaricato.
Il Segretario e il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell’organizzazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Compete loro: – redigere e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci; – curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali; – curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; – predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all’Assemblea per l’approvazione.
Sono costituiti i Coordinamenti regionali “Giovani FIDAS “ e “Donne FIDAS“. Il Coordinamento Giovani FIDAS, che comprende i giovani dai 18 al di sotto dei 28 anni di età, iscritti alle varie Federate, esprime un Coordinatore regionale Giovani Fidas. Il Coordinamento Giovani FIDAS viene eletto dall’Assemblea regionale dei Delegati giovani. Resta in carica quattro anni ed entra a far parte, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo regionale. Le norme per la partecipazione all’Assemblea e per le elezioni del Coordinatore regionale, vengono definite da apposito Regolamento redatto dal Coordinamento regionale Giovani FIDAS ed approvato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinamento Donne FIDAS, che comprende donne iscritte alle varie Associazioni Federate, esprime una Coordinatrice regionale Donne FIDAS. La Coordinatrice Donne Fidas viene eletta dall’ Assemblea regionale delle delegate Donne FIDAS. Resta in carica quattro anni ed entra a far parte, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo regionale. Le norme per la partecipazione all’Assemblea e per le elezioni della Coordinatrice regionale Donne FIDAS, vengono definite da apposito Regolamento redatto dal Coordinamento regionale Donne FIDAS ed approvato dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio è costituito: – da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’organizzazione; – da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all’organizzazione; – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L’organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse: – quote associative e contributi dei soci; – contributi pubblici e privati; – donazioni e lasciti testamentari; – rendite patrimoniali; – raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; – proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale; – ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell’organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all’esercizio annuale successivo ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. I bilanci sono depositati presso la sede dell’organizzazione 31 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio Donatore di sangue dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta. 9 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali: – il libro dei soci Donatori Volontari di sangue dell’ADVS Fidas Valle d’Aosta; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
L’organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di estinzione o scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.